La testimonianza dei minori
Definizioni e procedure sulla valutazione del minore testimone:
Nell’affrontare il tema della valutazione del minore testimone è necessario distinguere tra idoneità e capacità a testimoniare e tra efficienza, attendibilità e accuratezza della testimonianza.
- Idoneità: possesso di adeguate competenze strumentali (senso-motorie) e sufficienti competenze linguistiche e comunicative necessarie per il tipo di testimonianza richiesta (es.: una persona cieca non è idonea a fornire una testimonianza oculare).
- Capacità: presenza della normale funzione della memoria (già a 2 anni circa, un bambino possiede la capacità di percepire, immagazzinare, ritenere e rievocare uno stimolo).
- Efficienza: il diverso grado di precisione e di completezza con cui è ricordato un evento in funzione del diverso stadio evolutivo di un individuo (es.: un bambino piccolo può non ricordare con la stessa efficienza di un adulto un evento di cui ha fatto esperienza).
- Attendibilità: assunta corrispondenza tra ciò che il testimone ricorda e ciò che è accaduto.
- Accuratezza: accertata corrispondenza tra ciò che il testimone ricorda e ciò che è accaduto.
Va precisato che possedere una normale capacità di memoria non garantisce l’idoneità a testimoniare, mentre si può essere idonei a testimoniare pur possedendo una difettosa capacità di memoria.
Al fine di:
- accertare l’idoneità, possono essere necessarie competenze mediche e/o psicologiche;
- valutare la capacità di memoria, sono necessarie competenze di tipo psicologico;
- valutare le condizioni della (o raccogliere la) testimonianza, sono necessarie competenze di psicologia giuridica e/o criminologia;
- valutare lo stato psichico ed emotivo del minore, sono necessarie competenze di psicologia clinica.
Fonti:
AIPG Italia
D.ssa Laura Imperato
Categories: perizia giudiziaria, psicoterapia
Tags: Tag: idoneità a testimoniare, minore testimone, minori, testimonianza