La testimonianza dei minori

La testimonianza dei minori

Definizioni e procedure sulla valutazione del minore testimone:

Nell’affrontare il tema della valutazione del minore testimone è necessario distinguere tra idoneità e capacità a testimoniare e tra efficienza, attendibilità e accuratezza della testimonianza.

  • Idoneità: possesso di adeguate competenze strumentali (senso-motorie) e sufficienti competenze linguistiche e comunicative necessarie per il tipo di testimonianza richiesta (es.: una persona cieca non è idonea a fornire una testimonianza oculare).
  • Capacità: presenza della normale funzione della memoria (già a 2 anni circa, un bambino possiede la capacità di percepire, immagazzinare, ritenere e rievocare uno stimolo).
  • Efficienza: il diverso grado di precisione e di completezza con cui è ricordato un evento in funzione del diverso stadio evolutivo di un individuo (es.: un bambino piccolo può non ricordare con la stessa efficienza di un adulto un evento di cui ha fatto esperienza).
  • Attendibilità: assunta corrispondenza tra ciò che il testimone ricorda e ciò che è accaduto.
  • Accuratezza: accertata corrispondenza tra ciò che il testimone ricorda e ciò che è accaduto.

Va precisato che possedere una normale capacità di memoria non garantisce l’idoneità a testimoniare, mentre si può essere idonei a testimoniare pur possedendo una difettosa capacità di memoria.

Al fine di:

  1. accertare l’idoneità, possono essere necessarie competenze mediche e/o psicologiche;
  2. valutare la capacità di memoria, sono necessarie competenze di tipo psicologico;
  3. valutare le condizioni della (o raccogliere la) testimonianza, sono necessarie competenze di psicologia giuridica e/o criminologia;
  4. valutare lo stato psichico ed emotivo del minore, sono necessarie competenze di psicologia clinica.

 

Fonti:
AIPG Italia