La Valutazione Genitoriale
La legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha introdotto nel diritto di famiglia un modello generale dei rapporti dei genitori con i figli minorenni quando la crisi della coppia sfocia nella cessazione della convivenza, oggetto di valutazione genitoriale.
Viene riconosciuto il diritto del figlio minorenne di mantenere, anche in caso di separazione dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, così da ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, e quello di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L’affidamento condiviso è modulato dal giudice laddove i genitori non abbiano raggiunto un accordo; eventualmente limitato alle decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, educazione, alla salute quando il giudice stabilisce l’esercizio separato della potestà sulle questioni di ordinaria amministrazione.
Nella valutazione genitoriale, non si tratta pertanto solo di valutare le capacità potenziali di ciascun genitore rispetto agli specifici bisogni del figlio, quanto di accertare in concreto anche:
- l’“accesso” all’altro genitore, individuando gli elementi di cooperazione e disponibilità;
- la competenza genitoriale dei due coniugi nei termini della qualità della relazione di attaccamento in base al concetto di “genitore psicologico”;
- l’attenzione ai bisogni reali dei figli;
- la capacità da parte di ciascuno dei due genitori di attivare riflessioni ed elaborazioni di significati relativi agli stati mentali dei figli stessi ed alle loro esigenze evolutive;
- l’assolvere i compiti parentali nei confronti di quel bambino/adolescente nelle condizioni di vita determinate dalla rottura della coppia.