La legge prevede che, al compimento del dodicesimo anno di età, il minore debba essere sempre ascoltato sulle questioni che lo riguardano (diverse da quelle economiche).
L’audizione del minore è possibile già da quando quest’ultimo si mostri capace di discernimento (cioè sia in grado di comprendere gli eventi e avere delle personali opinioni) e può fornire al magistrato quanti più elementi per decidere.
In altri termini, nei casi specifici in cui si sta decidendo sulla collocazione o sulle modalità di affidamento, il giudice dovrà dare priorità alla preferenza da questi espressa in sede di ascolto, ma non è in alcun modo vincolato alle preferenze da lui espresse.
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