L’audizione del minore

audizione dei minori

La legge prevede che, al compimento del dodicesimo anno di età, il minore debba essere sempre ascoltato sulle questioni che lo riguardano (diverse da quelle economiche).

L’audizione del minore è possibile già da quando quest’ultimo si mostri capace di discernimento (cioè sia in grado di comprendere gli eventi e avere delle personali opinioni) e può fornire al magistrato quanti più elementi per decidere.

In altri termini, nei casi specifici in cui si sta decidendo sulla collocazione o sulle modalità di affidamento, il giudice dovrà dare priorità alla preferenza da questi espressa in sede di ascolto, ma non è in alcun modo vincolato alle preferenze da lui espresse.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *